Lo Statuto

STATUTO ASSOCIAZIONE AIIC (Associazione Italiana Esperti in Infrastrutture Critiche)

Costituzione – Denominazione – Sede

Art. 1. E’ costituita con sede in Roma, Italia, presso la residenza del Presidente (salvo diversa decisione del Consiglio Direttivo), l’associazione professionale a carattere nazionale denominata “AIIC – Associazione Italiana Esperti in Infrastrutture Critiche” nel rispetto degli artt. 36 e segg. del Cod. Civile.

Art. 2. L’“AIIC – Associazione Italiana Esperti in Infrastrutture Critiche”, più avanti chiamata per brevità “Associazione” o “AIIC”, non ha scopo di lucro e si prefigge di riunire mediante il vincolo associativo tutti gli esperti in infrastrutture critiche, nonché tutti gli altri professionisti, esperti e studiosi che a qualsiasi titolo operano nel campo della protezione delle infrastrutture, sotto ogni aspetto (sicurezza, safety, privacy, ecc.), direttamente o in via connessa, strumentale e/o accessoria.

Possono far parte dell’Associazione anche semplici osservatori, studenti o appassionati della materia.

AIIC rappresenta i propri iscritti in ogni modo e in ogni sede necessaria al conseguimento delle finalità statutarie.

Finalità e attività

Art. 3. L’Associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale, senza finalità di lucro, ed ha per scopo quello di promuovere e favorire in Italia le attività di ricerca, formazione, analisi, sensibilizzazione, consulenza nell’ambito delle infrastrutture critiche, della loro sicurezza e della loro protezione. In particolare persegue le seguenti finalità:

a) promuovere con ogni mezzo la divulgazione, la conoscenza ed il rispetto delle normative vigenti in materia di infrastrutture critiche, della loro sicurezza e della loro protezione su tutto il territorio nazionale ed internazionale, nonché delle problematiche ad esse connesse;

b) assistere, rappresentare e tutelare gli associati in tutte le sedi in cui siano coinvolti direttamente o indirettamente gli interessi collettivi degli associati, se necessario anche nella stipulazione di accordi collettivi e nella promozione di ogni intesa o accordo necessario per conseguire le finalità statutarie;

c) fornire direttamente o indirettamente agli associati servizi, prodotti, aggiornamenti, assistenza ed informazioni su tematiche e problematiche connesse alle loro attività inerenti le infrastrutture critiche, la loro sicurezza e la loro protezione;

d) fornire agli associati linee guida ed orientamenti in materia di infrastrutture critiche, loro sicurezza e loro protezione, da assumere ed adottare a livello collettivo;

e) svolgere la funzione di osservatorio e di centro di ricerca indirizzato a monitorare i fenomeni, le normative e le evoluzioni delle infrastrutture critiche, della loro sicurezza e della loro protezione, nonché svolgere indagini sul grado di recepimento della cultura e della conoscenza di tali problematiche nei vari tessuti sociali e nei suoi più ampi contesti;

f) cooperare con autorità, istituzioni, enti pubblici e privati, fondazioni ed altre associazioni per conseguire la migliore interpretazione ed applicazione della normativa vigente in materia di infrastrutture critiche, della loro sicurezza e della loro protezione;

g) perseguire e promuovere l’attuazione di normative riguardanti le infrastrutture critiche, la loro sicurezza e la loro protezione, ed altre materie affini adeguate ai reali contesti socio-economici nazionali ed internazionali, salvaguardando sempre il diritto fondamentale alla riservatezza dell’ individuo;

h) contribuire alla crescita tecnica e professionale di tutti gli associati, promuovendo lo studio, la ricerca, e l’approfondimento delle tematiche delle infrastrutture critiche, della loro sicurezza e della loro protezione, anche mediante corsi di qualificazione, di aggiornamento e di specializzazione, l’istituzione di borse di studio, nonché il reperimento dei fondi all’uopo necessari;

i) perseguire e promuovere la valorizzazione e lo sviluppo delle professioni afferenti le infrastrutture critiche, la loro sicurezza e la loro protezione;

j) fornire consulenze ad autorità, istituzioni, enti pubblici e privati, fondazioni, associazioni e ad operatori di infrastrutture critiche;

k) svolgere in generale ogni attività, anche arbitrale, che sia nell’interesse degli associati, compresa l’organizzazione e prestazione di servizi sia direttamente sia indirettamente attraverso organismi o società all’uopo costituite;

Art. 4. L’Associazione realizza i propri scopi mediante le attività di seguito descritte a titolo illustrativo e non esaustivo:

a) istituzione di un registro pubblico riportante l’elenco delle generalità degli associati;

b) istituzione di un codice etico e deontologico, e di un regolamento interno che ciascun associato è tenuto a rispettare;

c) organizzazione di congressi, convegni, corsi, seminari, incontri, tavole rotonde, ed ogni altro evento o manifestazione che promuova la cultura delle infrastrutture critiche, della loro sicurezza e della loro protezione, nonché di altre materie a queste affini o collegate;

d) concessione di patrocini ad eventi, congressi, convegni, corsi, seminari, opere letterarie, ed ogni altro evento o iniziativa che si distingua per rilevanza e contenuti in ordine allo sviluppo e alla conoscenza delle infrastrutture critiche, della loro sicurezza e della loro protezione, nonché di altre materie a queste affini o collegate;

e) diffusione periodica di informazioni ed aggiornamenti pertinenti alle finalità associative tramite circolari, newsletter, libri, bollettini, manuali, riviste, pubblicazione su internet, e ogni altro mass-media;

f) assunzione di convenzioni a beneficio degli associati con enti pubblici, case editrici, società di servizi, compagnie e broker assicurativi, ed ogni altra primaria azienda che produca o commercializzi prodotti o servizi utili al perseguimento delle finalità associative, e al miglioramento dello svolgimento delle attività degli stessi associati;

g) designazione di delegati regionali e/o provinciali che collaborino a stretto contatto con il consiglio direttivo per il perseguimento e l’attuazione delle finalità associative, e per la realizzazione dei progetti approvati dallo stesso consiglio direttivo;

h) istituzione di un comitato scientifico che collabori come organo consultivo con il Consiglio Direttivo proponendo al vaglio di questo orientamenti, pareri, studi, progetti, statistiche, sondaggi, ricerche ed

ogni altra iniziativa utile al perseguimento e all’attuazione delle proprie finalità statutarie;

i) individuazione e approvazione di procedure, standard, linee guida, certificazioni, e ogni altra procedura o strumento da adottare all’interno della organizzazione associativa per contribuire alla crescita tecnica e professionale di tutti gli associati e al miglioramento delle relazioni e del confronto tra gli associati;

      l) rilascio di un apposito Attestato di qualità ai Soci a seguito di una particolare dimostrazione di competenze e professionalità nel campo delle infrastrutture critiche.

Art. 5. Per il perseguimento dei propri scopi l’Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi ed associazioni, o acquisire partecipazioni di società di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati, nazionali e internazionali, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie solo ed esclusivamente per il raggiungimento delle finalità statutarie, ed eventualmente effettuare attività commerciali e produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali.

Soci

Art. 6.Possono diventare soci dell’Associazione, senza discriminazioni di qualsiasi natura, ed indipendentemente dalle convinzioni politiche, religiose o filosofiche, sesso, cittadinanza, condizioni economiche, professione, appartenenza etnica, tutte le persone fisiche maggiorenni e le persone giuridiche che, condividendone gli scopi e come specificato all’art.2, operano nel campo o si interessano alla materia delle infrastrutture critiche, della loro sicurezza e della loro protezione, direttamente o in via connessa, strumentale e/o accessoria, che siano cittadini italiani o di altro Stato membro UE, non abbiano riportato in via definitiva condanne penali negli ultimi 5 anni, e possiedano almeno il diploma di scuola superiore o titolo equipollente. Gli aspiranti soci devono fare richiesta scritta all’Associazione, indicando i propri dati anagrafici comprensivi di email, e ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo dell’Associazione devono essere in possesso di idonei requisiti professionali, etici e morali.

Tutti i soci, in regola con il pagamento della quota sociale, hanno diritto di voto e possono partecipare alle assemblee. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti, e al rispetto del codice etico e deontologico, del regolamento internoe delle eventuali altre norme di autoregolamentazione stabilite all’interno della stessa Associazione.

 

Art. 7. L’ Associazione è composta da soci ordinari, soci collettivi e soci onorari. La qualità di socio ordinario e collettivo si intende scadente il 31 dicembre di ogni anno. Salvo i casi di dimissioni, o di decadenza per morosità, come in appresso specificato, l’adesione si rinnova tacitamente con il pagamento della quota associativa.

Art. 8. Sono soci ordinari le persone fisiche maggiorenni che, operando nel campo delle infrastrutture critiche, della loro sicurezza e della loro protezione, direttamente o in via connessa, strumentale e/o accessoria, e apprezzando gli scopi e le attività dell’Associazione, vi si iscrivono per condividerne i vantaggi e le utilità, nonché partecipare alla vita associativa, corrispondendo annualmente la quota associativa ordinaria nell’ammontare stabilito dall’Associazione. Tutti i soci ordinari in regola con la quota sociale possono partecipare alle assemblee con diritto di voto, possono ricoprire cariche all’interno della Associazione e ottenere su espressa richiesta e previo esame il rilascio dell’Attestato di Qualità AIIC.

Art. 9. Sono soci collettivi le Società, gli Enti, le Associazioni o altre persone giuridiche interessate agli scopi ed alle attività dell’Associazione che vi si iscrivono per condividerne i vantaggi e le utilità, nonché partecipare alla vita associativa, corrispondendo annualmente la quota associativa nell’ammontare stabilito dall’Associazione. Tutti i soci collettivi in regola con la quota sociale possono partecipare alle assemblee mediante un proprio rappresentante formalmente designato, con diritto di voto; il rappresentante formalmente designato può ricoprire cariche all’interno della Associazione e ottenere su espressa richiesta e previo esame il rilascio dell’Attestato di Qualità AIIC.

Art. 10. Sono soci onorari le persone fisiche maggiorenni che, per particolari benemerenze acquisite nel campo in cui si inquadrano i fini dell’Associazione, vengono nominati dal Consiglio Direttivo; essi possono partecipare all’assemblea ma non hanno diritto di voto, non fanno parte dell’elettorato attivo e passivo per le cariche associative e sono esentati dal pagamento della quota sociale obbligatoria. La qualità di Socio Onorario ha la durata di sette anni: alla scadenza, i soci onorari possono essere riconfermati previa delibera del Consiglio Direttivo.


Art. 11.
La domanda di ammissione a socio deve essere presentata secondo le modalità indicate dal Regolamento, anche mediante procedure informatiche utilizzate o messe a disposizione dall’Associazione. L’iscrizione come socio si perfeziona, in assenza di opposizioni da parte di almeno un membro del Consiglio Direttivo, dopo 30 giorni dalla pubblicazione delle generalità del nuovo iscritto nel registro soci di cui all’art.4 sub a). Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all’interessato specificandone i motivi.

Diritti e doveri dei soci

Art. 12. Tutti i soci ordinari e collettivi in regola con il pagamento delle quote associative hanno uguali diritti: di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell’Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali.
altre norma di autoregolamentazione stabilita all’interno della stessa Associazione.
In caso di recesso anticipato, non si ha diritto alla restituzione di tutta o parte della
quota sociale versata.

Art. 13. La qualità di socio si perde:
a) per decesso;
b) per decadenza a seguito di morosità nel pagamento delle quote associative dovute;
c) dietro presentazione di dimissioni scritte o per recesso volontario;
d) per esclusione.

Con preavviso scritto di almeno 10 giorni,  essi hanno, inoltre, il diritto di recedere dall’appartenenza all’Associazione, con comunicato interno, nonché ogni altra eventuale comunicazione. I soci hanno l’obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto, del codice etico e deontologico, del regolamento. Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di gravi atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie, del codice etico e deontologico, e/o altri regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di prolungata irreperibilità. 

 Le eventuali prestazioni fornite dagli aderenti sono esclusivamente volontarie e gratuite, senza riconoscimento di alcun corrispettivo, salvo eventuali rimborsi per missioni o spese richieste ed autorizzate dal Consiglio Direttivo, e rientranti nei limiti di spesa posti da questo ultimo.

La quota associativa è dovuta entro il primo gennaio di ogni anno. Il socio in ritardo da oltre 90 giorni nel pagamento della quota associativa, sollecitato due volte per iscritto (anche via email) e che non paga la quota dovuta, decade dalla qualifica di socio.

La perdita di qualità dei soci è sempre deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso al Collegio dei Probiviri.

Quote sociali

Art. 14. Le quote sociali vengono stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo e comunicate ai soci mediante comunicazione elettronica o postale o tramite il sito web dell’associazione; queste dovranno essere versate in un’unica soluzione entro e non oltre i tre mesi successivi all’inizio dell’anno sociale.

Il Consiglio Direttivo può decidere particolari agevolazioni in merito alle quote sociali in prossimità di particolari periodi (es. ultimi mesi dell’anno) o per determinate categorie (es. studenti, pensionati, ecc.) o per periodi superiori all’anno.

Organi sociali e cariche elettive

Art. 15. Sono organi dell’Associazione:a) l’Assemblea dei soci
b) il Consiglio Direttivo
c) il Collegio dei Probiviri
d) il Collegio dei Revisori

Tutte le cariche sociali sono elettive ed esclusivamente gratuite.

I mandati del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori durano tre anni.

Un comitato elettorale, formato da tre membri dell’Associazione che non siano candidati, cura la raccolta delle candidature, organizza le elezioni e la raccolta e scrutinio dei voti. Le modalità elettorali sono definite in una apposita sezione del Regolamento: nelle more della sua definizione vengono definite dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può avvalersi di collaborazioni attribuendo incarichi specifici e sempre nel rispetto dei fini associativi, a soci che per specificità e competenza possano dare un apporto concreto alla vita associativa; ove non previsto espressamente da contratto regolarmente firmato dalle parti, tali incarichi non sono retribuiti. Sarà comunque possibile prevedere eventuali rimborsi per attività svolte in nome e per conto dell’associazione, secondo le modalità descritte nel Regolamento dell’Associazione.

Assemblea dei soci

Art. 16. L’assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci ordinari e collettivi in regola con il pagamento delle quote sociali. I soci collettivi partecipano tramite il loro rappresentante formalmente designato all’atto dell’iscrizione. I soci onorari possono partecipare ma non hanno diritto di voto. L’assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo, almeno una volta l’anno, entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio/rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo. L’Assemblea è convocata, inoltre, dal Consiglio Direttivo quando questo ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un quinto degli associati. L’Assemblea è presieduta dal Presidente in carica.

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Per convocare l’Assemblea, il Consiglio Direttivo delibera il giorno, l’ora e il luogo della prima convocazione, nonché il giorno, l’ora e il luogo della seconda convocazione, che deve avvenire dopo almeno sette giorni dalla prima convocazione. 

Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono validamente convocate mediante pubblicazione della

durata di almeno 10 giorni di uno specifico avviso sul sito web dell’Associazione, con almeno 20 giorni di anticipo sulla data della prima convocazione. L’avviso di convocazione deve indicare il giorno, l’ora e la sede della prima e della seconda convocazione, riportando inoltre l’ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento.

Art. 17. L’Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

Art. 18. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. È consentita l’espressione del voto per delega. Ciascun socio può delegare esclusivamente un altro socio ed essere latore di massimo tre deleghe. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 19. Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto economico finanziario e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l’elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario dell’assemblea. Altre forme di votazione (p.es. voto elettronico, voto postale, ecc.) possono essere decise dal Consiglio Direttivo, sempreché siano assicurate la sicurezza e la segretezza del voto.

Art. 20. L’assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

b) approva il programma generale annuale di attività; c) elegge e revoca il Consiglio Direttivo;
d) elegge e revoca il Collegio dei Probiviri;
e) elegge e revoca il Collegio dei Revisori;
f) delibera sulle responsabilità dei consiglieri;
g) discute e decide su tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno.

Art. 21.L’assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello statuto, sullo scioglimento dell’associazione e sulla devoluzione del patrimonio. È consentita l’espressione del voto per delega. Ciascun socio può delegare esclusivamente un altro socio ed essere latore di massimo tre deleghe.

a) approva il rendiconto economico finanziario preventivo e il rendiconto economico finanziario consuntivo;

Per le modifiche statutarie l’assemblea straordinaria delibera in prima convocazione in presenza di almeno due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, e in seconda convocazione con decisione deliberata a maggioranza, qualunque sia il numero dei presenti;
per lo 
scioglimento dell’associazione e devoluzione del patrimonio, l’assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati in prima convocazione, e in seconda convocazione con decisione deliberata a maggioranza, qualunque sia il numero dei presenti


Consiglio Direttivo

Art. 22. Salvo diversa deliberazione dell’Assemblea, il Consiglio Direttivo è composto da dieci a quindici membri (il numero dei membri elettivi sarà deliberato dal Consiglio Direttivo uscente), nominati tra i Soci in regola con il pagamento della quota annuale. Qualora vengano a mancare uno o più membri del Consiglio i componenti in carica possono provvedere alla nomina per cooptazione tra i soci in regola. I consiglieri cooptati restano in carica fino alla scadenza del consiglio che li ha nominati. Venendo a mancare la maggioranza dei consiglieri, quelli rimasti in carica devono convocare l’Assemblea per procedere a nuove elezioni.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed è investito di tutti i più ampi poteri per l’ordinaria e la straordinaria amministrazione, ad eccezione di quanto, ai sensi del presente Statuto e delle vigenti leggi, viene riservato all’assemblea ordinaria e straordinaria dei soci.

Il Consiglio Direttivo eleggerà nel suo seno:

– il Presidente;

– due Vice Presidenti;
– un Segretario;
– un Tesoriere.

Tutti i membri sono rieleggibili salvo palesi cause di ineleggibilità. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed è eletto dall’Assemblea dei Soci. Nessun Consigliere può assumere più di due cariche associative allo stesso momento.

Art. 23. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o dal Segretario ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, o quando ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri. La convocazione di norma deve essere fatta in forma scritta oppure per posta elettronica almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l’adunanza. Le riunioni sono valide quando vi interviene almeno la metà dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente. Le votazioni sono sempre e in ogni caso palesi.

Art. 24. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell’Assemblea dei soci.

In particolare:
• elegge tra i propri componenti il Presidente, i Vice-presidenti, il Segretario;
• nomina il Tesoriere;
• designa tra i propri soci i delegati regionali e/o provinciali e li revoca a suo insindacabile giudizio; • delibera l’eventuale apertura di sedi di rappresentanza in Italia e all’estero;
• attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
• cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
• predispone all’Assemblea il programma annuale di attività;

• presenta annualmente all’Assemblea per l’approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell’esercizio trascorso, nonché il bilancio preventivo per l’anno in corso.
• conferisce procure generali e speciali;
• nomina e revoca i componenti del Comitato Scientifico di cui all’art.4 Sub h) ai sensi dell’art.36; • instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
• ratifica e respinge i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente;
• delibera in ordine alla perdita di qualità di socio come da art. 14

Art. 25. Il Consiglio Direttivo, per meglio governare le attività associative, può decidere a maggioranza di nominare al suo interno un Comitato Esecutivo, e ne determina i poteri all’atto dell’istituzione. Il Comitato Esecutivo è composto da un numero di membri variabile con un minimo di cinque. Ne fanno parte di diritto il Presidente, i vicepresidenti, il segretario e il tesoriere. Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente. Si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno ovvero su richiesta di almeno due dei suoi componenti.

Art. 26. Il Consiglio Direttivo emana specifici regolamenti che regolamentano nel rispetto dello statuto la vita associativa, come – in modo esemplificativo e non esaustivo:
–  regolamenti elettorali per tutti gli organi elettivi;
–  quote associative e di prima iscrizione e agevolazioni;
–  modalità per la convocazione e lo svolgimento delle assemblee;
–  procedure operative che sovrintendono al funzionamento dell’associazione;
–  modalità per la convocazione e lo svolgimento delle sedute del Consiglio Direttivo;
–  introduzione di eventuali istituti referendari cui ricorrere in casi di estrema rilevanza a fini consultivi o deliberativi;
–  iter per sottoporre le revoche delle cariche sociali all’assemblea dei soci;
–  regolamenti per l’assegnazione di eventuali borse di studio o premi.
Il Regolamento Associativo può essere articolato in parti omogenee approvate separatamente o in unica soluzione

Art. 27. Referendum.  Le scelte fondamentali dell’associazione possono essere sottoposte a referendum. I referendum sono indetti dal Consiglio Direttivo secondo le modalità previste nel regolamento. Nelle more della definizione del regolamento il Consiglio Direttivo:
– definisce le modalità di svolgimento del referendum.
– ratifica tutti i regolamenti interni per il funzionamento dell’Associazione e l’attuazione delle finalità statutarie;
– valuta, accetta o respinge le adesione di nuovi soci entro 30 gg. dalla data di pubblicazione nel registro soci;
–  decide sui provvedimenti disciplinari da adottare nei confronti dei soci nei casi di inosservanza delle prescrizioni del presente statuto e del Codice Etico e Deontologico;page8image969616000

Il Presidente

Art. 28. Il presidente è il legale rappresentante dell’Associazione ed ha l’uso della firma sociale. Presiede il Consiglio Direttivo con diritto di voto. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, in qualsiasi grado e giudizio.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vicepresidente anziano. In caso di assenza o impedimento del Vicepresidente anziano le sue mansioni sono esercitate dal secondo Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente e dei due Vicepresidenti, le sue mansioni sono esercitate dal Segretario per gli atti strettamente necessari alla regolare prosecuzione delle attività statutarie in corso.

In casi di oggettiva necessità, il Presidente può adottare provvedimenti d’urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Presidente viene eletto dal Comitato Direttivo, e dura in carica fino ad elezioni che possono essere indette in ogni tempo ai sensi dell’art.21 sub c). Il Presidente è rieleggibile, salvo palesi cause di ineleggibilità. Il Presidente che espleti regolarmente la propria carica per almeno nove anni anche con soluzione di continuità, riceve per meriti alla carriera il diritto di ricoprire la carica di Presidente

Onorario e membro permanente aggregato del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

I Vice-presidenti

Art. 29. I due Vicepresidenti rappresentano l’Associazione in tutte le attività previste dallo statuto in assenza o su delega del Presidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente adempie le sue funzioni il più anziano dei due Vicepresidenti.

Il Tesoriere

Art. 30. Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione inerenti l’esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione del bilancio consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio Direttivo. Paga i rimborsi spese alle cariche previste da statuto dovuti per missioni richieste ed autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 31. Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al registro soci. Ha facoltà di convocare il Consiglio Direttivo, e su indicazione di questo, effettua le convocazioni delle assemblee dei soci. Nello svolgimento delle riunioni, spetta a lui la competenza di verificare la regolarità formale e il conteggio dei voti. Riceve ed esamina ogni richiesta di patrocinio ricevuta e, la sottopone al voto del Consiglio Direttivo, previa verifica di conformità alle finalità statutarie. In caso di assenza del Presidente e dei due Vicepresidenti, il Segretario ne svolge temporaneamente le mansioni per gli atti strettamente necessari alla regolare prosecuzione delle attività statutarie in corso. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni vengono svolte da un sostituto designato dal Consiglio Direttivo.

Stanti i compiti affidati, al tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l’incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal presidente per importi il cui eventuale

limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo. 


Il Presidente Onorario

Art. 32. Assumono, salvo rinunzia, il diritto di ricoprire la carica di Presidente Onorario, i presidenti che per meriti alla carriera abbiano espletato regolarmente la carica di Presidente per almeno nove anni, anche non consecutivi. I presidenti onorari sono membri permanenti aggregati del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Delegati Regionali e/o Provinciali

Art. 33. Il Consiglio Direttivo, quando lo ritiene opportuno, può nominare, tra i soci, delegati regionali e/o provinciali, i quali esaminando regolarmente il tessuto socio-economico locale, sottopongono al vaglio del Consiglio Direttivo le proposte idonee a promuovere le attività istituzionali nella loro zona di competenza. L’Associazione non risponde delle obbligazioni assunte da delegati per responsabilità relative ad attività poste in essere dagli stessi in proprio, o senza espresso mandato del Consiglio Direttivo. I delegati regionali e provinciali come tali non hanno autonomia decisionale.

Collegio dei Revisori

Art. 34. La gestione dell’Associazione è controllata da un Collegio dei Revisori, costituito da un massimo di tre membri, eletti dall’Assemblea dei soci. I Revisori dovranno accertare la consistenza di cassa e l’esistenza di valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, sia sui bilanci che sui depositi presso Enti o Istituti Bancari di pertinenza dell’Associazione.
Il Collegio dei Revisori riferisce del proprio operato direttamente all’Assemblea dei soci con apposita relazione annuale.

Collegio dei Probiviri

Art. 35. Il Collegio dei Probiviri costituisce l’organo interno di garanzia per giudicare su eventuali ricorsi di soci.
salvo rimborso delle spese eventualmente sostenute nell’espletamento dell’incarico.
La funzione del Collegio dei Probiviri è, in generale, quella di controllare il rispetto delle norme statutarie, etiche e deontologiche da parte dei Soci e degli altri organi sociali, nonché di dirimere eventuali controversie che dovessero sorgere tra Soci ovvero tra Soci e organi sociali ovvero tra Soci e terzi, escluse quelle che per legge o per statuto competono ad altre entità giudicanti. In particolare, i procedimenti curati dal Collegio dei Probiviri sono elencati in apposita sezione del Regolamento Associativo.
Il Collegio dei Probiviri agisce su segnalazione, valuta le osservazioni presentate dai soci, ivi compresa la richiesta da parte di almeno un terzo dei soci di revoca del Consiglio Direttivo, e può indire l’assemblea straordinaria. Ogni socio può sottoporre al Comitato dei Probiviri una richiesta di parere su fatti inerenti l’Associazione per una loro valutazione di conformità al presente Statuto o al Regolamento Associativo.

I Probiviri sono nominati dall’Assemblea in un numero di tre, due membri coordinati da un presidente, più un supplente, fra tutti coloro che abbiano maturato una anzianità nell’Associazione di almeno

cinque anni e che comunque si siano distinti per la loro imparzialità e correttezza. I Probiviri durano in carica quanto il Consiglio Direttivo e sono rieleggibili. La carica di Proboviro è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo ed è gratuita,

Il Collegio dei Probiviri esamina e giudica, a maggioranza, secondo equità, in via arbitraria irrituale e senza formalità di procedura, trasmettendo entro sessanta giorni dalla richiesta il proprio insindacabile giudizio al Consiglio Direttivo che adotterà gli opportuni provvedimenti attuativi. Le decisioni sono inappellabili e vincolanti tra le parti.
Alla scadenza del mandato, o nei casi di decadenza o rinuncia anche di un solo membro del Comitato del Probiviri, il Presidente, entro 45 giorni, convoca l’Assemblea per i conseguenti adempimenti statutari.
La qualità di Proboviro si perde per decadenza dalla qualità di socio, per rinuncia o morte o per revoca da parte dell’organo che lo ha eletto.

Comitato Scientifico

Art. 36. Il Comitato Scientifico è organo consultivo istituito ai sensi dell’art.4 sub h) e collabora con il Consiglio Direttivo proponendo al vaglio di questo orientamenti, pareri, studi, progetti, sondaggi, ricerche ed ogni altra iniziativa utile al perseguimento e all’attuazione delle proprie finalità statutarie ed anche esaminando e fornendo il suo parere – non vincolante – su studi e progetti sviluppati in ambito associativo. Il Comitato Scientifico è composto da un numero minimo di 3 membri a un massimo di 15 membri, scelti tra soci ed anche tra non soci in possesso di particolari competenze ed esperienze; tali membri sono nominati da parte del Consiglio Direttivo e durano in carica quanto questo ultimo.
La carica di socio onorario non è incompatibile con quella di membro del Comitato Scientifico.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 37. L’esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 38. Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
a) quote associative e contributi di sostenitori e simpatizzanti;
b) contributi di privati e imprese, dello Stato, di enti, di organismi internazionali, di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
c) donazioni e lasciti testamentari;
d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; Le attività del Comitato Scientifico sono condotte da un Coordinatore nominato dal Consiglio Direttivo, che dura in carica quanto il Presidente, salvo revoca o dimissioni.
e) proventi delle cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;

g) proventi derivanti da diritti su marchi, patrocini, domini, brevetti, diritti d’autore ed altre opere dell’ ingegno di cui sia titolare l’Associazione;

h) ogni altra entrata compatibile con le finalità dell’ associazione.
Entro il 30 giugno di ogni anno il Consiglio Direttivo presenta per l’approvazione all’Assemblea ordinaria: la relazione annuale sull’andamento delle attività; il rendiconto economico finanziario dell’esercizio trascorso e il bilancio preventivo per l’anno in corso.

Art. 39. Il patrimonio sociale è costituito da:
a) quote associative, contributi ed altre entrate di cui all’art. 38;
b) beni immobili e mobili;
c) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
d) donazioni, lasciti o successioni;
e) marchi, domini, brevetti, diritti d’autore ed altre simili titolarità e diritti acquisiti direttamente, o scaturiti dall’opera di ingegno svolta nel corso delle attività statutarie; 
f) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.
Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell’Associazione. In caso di scioglimento, il patrimonio dell’Associazione, dedotte le passività, sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o similari, con delibera a maggioranza, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Art. 40. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell’Associazione.

Scioglimento dell’Associazione e devoluzione dei beni

Art. 41. Lo scioglimento dell’Associazione è deciso dall’Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell’art. 22 del presente statuto.

Norme finali e Clausole di rinvio

Art. 42. Il presente statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell’Associazione. Per quanto non vi sia espressamente previsto si fa riferimento al Regolamento e al Codice etico e deontologico della stessa Associazione, nonché alle vigenti disposizioni legislative in materia. Per ogni eventuale controversia insorgente nei confronti dell’ Associazione, il foro esclusivamente competente è quello della provincia dove ha sede la stessa Associazione, salvo diversa disposizione di legge.

I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.